Norme CEI per la connessione e verifiche
Le seguenti norme definiscono tra altro le regole per la realizzazione della connessione alla rete e le caratteristiche e la verifica periodica delle protezioni sul punto di consegna (Sistemi di Protezione Generale - SPG) e per gli impianti di produzione (Sistemi di Protezione di Interfaccia – SPI):
- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
Corrispettivi per la connessione
Il servizio di connessione e i corrispettivi per la connessione di impianti di produzione alle reti elettriche è disciplinata direttamente dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI) attraverso la delibera ARG/elt 99/08 (TICA –Testo Integrato alle Connessioni Attive) come successivamente modificato e integrato.
Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e “Significant Grid User” ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale
Il provvedimento 540/2021/R/EEL riguarda tutti gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione. Questo provvedimento disciplina le responsabilità, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e la relativa modalità di copertura dei costi.
La norma CEI 0-16 (ed. 2022-03, fascicolo 18527) contiene informazioni dettagliate relativamente le prescrizioni tecniche. Gli allegati O e T prendono riferimento ai requisiti tecnici/funzionali delle interfacce di comunicazione del dispositivo (CCI).
L'obbligo di installazione e manutenzione delle interfacce di comunicazione del dispositivo (CCI) è posto in capo ai produttori che gestiscono gli impianti di produzione.
Impianti di produzione di energia elettrica connessi ed entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022 comunicano entro il 31 gennaio 2024 l’avvenuto adeguamento secondo delibera 540/2021/R/EEL all’impresa distributrice secondo le modalità previste. I produttori che hanno adeguato gli impianti hanno diritto al contributo forfetario per l’adeguamento tra 2.500 e 10.000 €, in base alla data di comunicazione dell’avvenuto adeguamento.
La intera delibera e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ARERA: https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm
Adeguamento degli impianti di produzione
Il 6. giugno 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha approvato la Deliberazione n.243/2013/R/eel mediante la quale vengono definite le modalità per l'adeguamento degli impianti FV con potenza nominale > 6 kW. Questo adeguamento riguarda le soglie secondo art. 5 dell’ Allegato A70 del Codice di Rete di TERNA. I gestori di impianti nelle protezioni di interfaccia interni e/o esterni sono costretti a impostare le soglie di frequenza di 49 Hz e 51 Hz e le soglie di tensione di 0,85 Un e 1,1 Un su tutti gli impianti di potenza superiore a 6 kW, già connessi alla rete di bassa tensione alla data del 31 marzo 2012 nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione alla medesima data. Ulteriori dettagli riguardante l‘ adeguamento degli impianti realizzati nel periodo dal 01 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 sono stati pubblicati nella delibera AEEG 84/2012R/eel del 8. marzo 2012 (Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla Generazione Distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).
Nel caso di manutenzione straordinaria, sostituzione di singoli componenti o ampliamenti di impianti esistenti, devono essere adeguati alle attuali normative.
Verifica periodica die sistemi di protezione
Il 22 dicembre 2016 la Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI) ha pubblicato la delibera 786/2016/R/eel riguardante le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalle suddette normative aggiornate riferite agli inverter, ai Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI), e alle prove per inverter i sistemi di accumulo.
Servizio di misura:
Il servizio comprende la manutenzione del contatore, la raccolta e validazione e registrazione periodica delle misure della energia prodotta e immessa e la trasmissione delle letture alle autorità (GSE).
Secondo la delibera AEEG 88/07 della Autoritá per l´Energia e il Gas il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta è definito come segue:
La responsabilità per il servizio di misura da impianti FV di potenza nominale fino a 20 kW è a carico del Gestore di Rete dietro un corrispettivo fissato.
Per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW il produttore è il responsabile del servizio di misura. Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell’ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo.